Posta certificata

La Posta elettronica certificata è lo strumento che consente di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. In questo modo si può dialogare con tutti gli uffici della PA direttamente via e-mail senza dover più produrre copie di documentazione cartacea ma soprattutto senza doversi presentare personalmente agli sportelli. I benefici sono concreti e immediati, a cui si deve anche aggiungere il risparmio sulle spese di spedizione della raccomandata A/R.

Il Comune di San Biagio Platani è dotato degli indirizzi di PEC per ogni posizione organizzativa. In tal modo sarà possibile comunicare con gli uffici comunali senza la presentazione fisica agli sportelli.

La posta certificata ha valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo modo, inviando, da una pec ad un’altra pec, un messaggio contenente anche documenti, si attesta l’invio e la ricezione di quei documenti. Il sistema di posta certificata produce dei certificati elettronici, che per legge si conservano per 30 mesi, che attestano il movimento dei messaggi, attestando in tal modo sia l’invio che la ricezione degli stessi. Gli impiegati della PA hanno l’obbligo di rispondere con lo stesso sistema, e non possono rifiutare di dialogare con i cittadini che interagiscono con tali strumenti.

Attenzione!

Il valore legale equiparato a raccomandata con ricevuta di ritorno si ha soltanto nel caso in cui entrambi i soggetti utilizzano caselle di posta certificate. Tale valore non si ha nel caso in cui sia un soggetto soltanto ad usare la pec. In tal caso si attesterà soltanto l’invio, ma non la ricezione.

Per la PA esistono delle leggi che impongono l’utilizzo delle pec. Per il cittadino che intende dialogare con la PA attraverso questo strumento, il ministero mette a disposizione un concessionario che in maniera gratuita assegna le caselle di pec al cittadino. 

Per usufruire di tale servizio bisogna collegarsi al seguente indirizzo e seguire le procedure di registrazione.

https://www.postacertificata.gov.it

E’ anche possibile acquistare la pec presso uno dei tanti concessionari individuati dal ministero consultabili al seguente indirizzo:

http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/Elenco_pubblico_dei_gestori/

Richiesta di un certificato

Il cittadino, dotato di una casella PEC personale, invia una richiesta presso l’indirizzo pec dell’ufficio preposto. L’ufficio, attestata la validità del certificato di pec, ha l’obbligo di produrre il certicato, firmarlo digitalmente attraverso il proprio sistema, e spedirlo tramite la propria PEC alla PEC del cittadino.

Il cittadino ha facoltà di utilizzare tale documento per le sue finalità, presentandolo presso altri uffici sempre in maniera digitale attraverso la pec. Per norma di legge la PA non può rifiutare tale procedura di consegna, pena la responsabilità pecuniara e civile dell’impiegato.

Firma digitale

La Firma Digitale, associata all’utilizzo della PEC, completa l’insieme di strumenti necessari per un dialogo con il cittadino in maniera completamente digitale. Attraverso tale strumento, di cui il comune è adesso dotato, sarà possibile richiedere e ottenere a distanza documenti firmati digitalmente aventi il potere legale dei documenti cartacei. L’utilizzo di tali strumenti, oltre a produrre un sostanzioso risparmio per la PA, velocizza notevolmente le procedure amministrative e favorisce l’utente che non è più obbligato a recarsi presso l’ufficio o attivare deleghe particolari.

Tale strumento, accoppiato con l’utilizzo della Pec, fa si che l’intero iter procedurale venga espletato interamente online con lo stesso valore legale dei documenti cartacei.

Richiesta di un certificato

Il cittadino, dotato di una casella PEC personale, invia una richiesta presso l’indirizzo pec dell’ufficio preposto. L’ufficio, attestata la validità del certificato di pec, ha l’obbligo di produrre il certicato, firmarlo digitalmente attraverso il proprio sistema, e spedirlo tramite la propria PEC alla PEC del cittadino.

Il cittadino ha facoltà di utilizzare tale documento per le sue finalità, presentandolo presso altri uffici sempre in maniera digitale attraverso la pec. Per norma di legge la PA non può rifiutare tale procedura di consegna, pena la responsabilità pecuniara e civile dell’impiegato.

Il file firmato assumerà l’estensione .p7m che si sommerà all’estensione del file originario. Pertanto se firmiamo un documento .txt, al termine del processo di firma digitale avremo un documento .txt.p7m che rappresenta una busta informatica (PKCS#7).

Tale busta incorpora al suo interno il documento originario, il certificato del sottoscrittore, un hash del documento firmato con il certificato del sottoscrittore. Tali componenti consentiranno, in fase di verifica della firma da parte del destinatario del documento firmato, di accertare che:

il documento non sia stato modificato dopo la firma

il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell’Elenco Pubblico dei Certificatori

il certificato del sottoscrittore non sia scaduto

il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato

Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente potrà essere considerato valido a tutti gli effetti di legge.

Per la verifica del file firmato digitalmente è possibile utilizzare uno dei tanti software gratuiti scaricabili dalla rete (ad es. Arubasign). Attraverso tali software si potrà verificare l’autenticità del documento.

Autocertificazione

L’autocertificazione consente ai cittadini di presentare, in sostituzione dei certificati tradizionali, richieste e stati mediante apposite dichiarazioni sottoscritte per le quali non necessitano firme autenticate. Tale autocertificazione esula il cittadino dall’obbligo di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La PA ha l’obbligo di accettare tali certificati, riservandosi la possibilità di un eventuale controllo in ragione di eventuali dubbi sulla veridicità.

data e il luogo di nascita;

residenza;

cittadinanza;

godimento dei diritti civili e politici;

stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

stato di famiglia;

esistenza in vita;

nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

appartenenza a ordini professionali;

titolo di studio, esami sostenuti;

qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

stato di disoccupazione;

qualità di pensionato e categoria di pensione;

qualità di studente;

qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l~Rapplicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

qualità di vivenza a carico;

tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;

di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi nell’elencazione precedentemente) possono essere comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.

La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.

Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l’amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all’amministrazione competente.

In questo caso, per accelerare il procedimento, l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.

In questo caso l’interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:

a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);

b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)

L’autocertificazione sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche: Amministrazioni dello stato, istituti, scuole, università, aziende e amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi ente di diritto pubblico. Si possono utilizzare anche con imprese esercenti servizi di pubblica utilità o necessità, quali Poste, ENEL, Telecom, Aziende del gas, ecc. L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l’autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni.

Funzionamento

 Per quanto riguarda le autocertificazioni è necessario compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione.

Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, occorre l’autenticazione solo quando non sia contestuale ad una istanza. L’autenticazione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale.

Non sono sostituibili con l’autocertificazione i seguenti documenti:

certificati medici, sanitari, veterinari

certificati di origine e conformità alle norme comunitarie

brevetti e marchi

Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico – art. 10 comma 2 DPR 403/98.

 L’amministrazione pubblica può effettuare dei controlli a campione oppure dove lo ritenga necessario sulle autocertificazioni. La dichiarazione non veritiera è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali sulla materia.

 Il funzionario dell’ufficio pubblico che non ammette l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, incorre nelle sanzioni previste dall’art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d’ufficio. Questo nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla.

Tutte le domande e le dichiarazioni sostitutive da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici, possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità. L’uso di e-mail può avvenire soltanto con la “firma digitale” o con la carta di identità elettronica

Normativa DPR 445/2000

Per un corretto utilizzo è necessario scaricare i moduli e poi modificarli.

I moduli aggiornati potete trovarli qui: Comuni.it

 

 
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